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Enasarco: aggiornamento 2022

Circolare n. 7-2022/Consulenza del lavoro 

Contributi anno 2022

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è stata confermata la contribuzione Enasarco dell’anno precedente. La percentuale contributiva previdenziale per l’attività di agenzia in forma individuale e/o di società di persone rimane quindi fissata nella misura totale del 17%, di cui il 8,5% a carico dell’agente ed il restante 8,5% a carico della preponente.

Rimane altrettanto invariata la misura della contribuzione Enasarco relativa agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Massimali e minimali anno 2022

AGENTE PLURIMANDATARIO INDIVIDUALE O SOCIETA’ DI PERSONE:

Ø  massimale provvigionale annuo per ciascun preponente € 26.170,00;

Ø  minimale contributivo annuo per ciascun preponente € 440,00 (€ 110,00 trimestrali);

Ø  massimale contributivo annuo per ciascun preponente   4.448,90, di cui € 2.224,45 a carico agente.

 

AGENTE MONOMANDATARIO INDIVIDUALE O SOCIETA’ DI PERSONE:

Ø  massimale provvigionale annuo per ciascun preponente € 39.255,00;

Ø  minimale contributivo annuo per ciascun preponente € 878,00 (€ 219,50 trimestrali);

Ø  massimale contributivo annuo per ciascun preponente € 6.673,35, di cui € 3.336,68 a carico agente.

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa preponente determina il contributo ENASARCO dovuto applicando una aliquota ENASARCO differenziata per scaglioni provvigionali, come riportato nella tabella di seguito. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Scaglioni provvigionali

Aliquota contributiva 2022

Quota preponente

Quota agente

Fino a 13.000.000 euro

4%

3%

1%

Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro

2%

1,50%

0,50%

Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro

1%

0,75%

0,25%

Da 26.000.001 euro

0,50%

0,30%

0,20%

Agevolazioni contributive per giovani agenti

Si ricorda che la Fondazione Enasarco ha introdotto importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti individuali, iscritti per la prima volta nel periodo 2021-2023, che alla data di conferimento dell’incarico non hanno compiuto il 31° anno di età.

L’agevolazione si applica anche ai giovani agenti già iscritti, che nel periodo 2021-2023 ricevono un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia. L’aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

Ø  1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%), di cui metà a carico della preponente;

Ø  2° anno solare: 9% (anziché 17%), di cui metà a carico della preponente;

Ø  3° anno solare: 7% (anziché 17%), di cui metà a carico della preponente.

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.

Termini di versamento contributi enasarco

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, oppure entro il primo giorno lavorativo qualora il 20 ricadesse in un giorno non lavorativo. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2022, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre

Scadenza di versamento

1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022)

20 maggio 2022

2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022)

22 agosto 2022

3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022)

21 novembre 2022

4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022)

20 febbraio 2023

Comunicazione provvigioni e obblighi del preponente

Ricordiamo infine, l’obbligo del preponente, a partire dal 2015, di comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni maturate, anche nel caso di superamento dei massimali. La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione di euro 250,00 per ciascun agente per cui si verifica l’inadempienza.   

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